Versione 1.3 (aggiornata al 6 gennaio 2026)
Questo testo riguarda solo:
ravvedimento operoso per tardivo/omesso/insufficiente versamento eseguito con F24 (tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate)
comunicazioni di irregolarità (“avvisi bonari”) e relativa rateazione
Parte 1 – ravvedimento operoso (versamenti F24)
Che cos’è e quando ti serve
“Pre” o “post” 1° settembre 2024: come capirlo
Come si calcola: tributo, sanzione ridotta, interessi
Interessi legali: tabella rapida (anche per casi pluriennali)
F24: importi minimi e regole pratiche
Checklist ed errori frequenti
Parte 2 – comunicazioni di irregolarità e rateazione
Comunicazioni: cosa sono e quali controlli le generano
Rateazione: quante rate, scadenze, interessi
Rate non pagate: decadenza, lieve inadempimento e rimedi
Il ravvedimento operoso è un’agevolazione che consente di regolarizzare spontaneamente un versamento effettuato in ritardo, non effettuato o insufficiente, pagando:
tributo dovuto
sanzione ridotta
interessi legali, calcolati giorno per giorno
Dal 1° settembre 2024 cambia la misura di alcune sanzioni applicabili ai versamenti, per le violazioni commesse da tale data.
Per i versamenti con F24, la regola pratica è univoca:
conta la scadenza originaria del versamento non rispettata (la violazione, per il versamento, è commessa alla scadenza)
Esempio:
scadenza 31 agosto 2024 → “pre”
scadenza 1° settembre 2024 (o successiva) → “post”
Questo vademecum non tratta il ravvedimento di violazioni diverse dai versamenti (dichiarazioni, comunicazioni, errori dichiarativi ecc.), perché hanno regole e sanzioni “base” differenti.
Il versamento per regolarizzare è la somma di tre componenti:
Tributo: quanto dovevi versare
Sanzione ridotta: dipende da quando regolarizzi e dal “pre/post”
Interessi legali: calcolati giorno per giorno al tasso legale vigente nei singoli periodi
Per gli interessi, la formula da utilizzare per ogni periodo anno è:
interessi = tributo × tasso legale × giorni / 365
Per i versamenti, la sanzione “piena” è:
30% per violazioni “pre” (fino al 31/08/2024)
25% per violazioni “post” (dal 01/09/2024)
Nella pratica, la sanzione effettiva del ravvedimento si colloca spesso da valori sotto l’1% fino a circa il 5%, a seconda del ritardo e del “pre/post”.
Se paghi entro 90 giorni, la normativa prevede che la sanzione sia ridotta alla metà;
se paghi entro 15 giorni, la sanzione dimezzata è ulteriormente “proporzionata” ai giorni (1/15 per giorno).
Per i periodi successivi la sanzione base, non dimezzata subisce una riduzione a scalare.
Per cui le percentuali da applicare al mancato versamento sono:
| Quando regolarizzi (versamento) | “Pre” (violazione fino al 31/08/2024) | “Post” (violazione dal 01/09/2024) |
|---|---|---|
| entro 14 giorni | 0,10% per giorno | 0,0833% per giorno |
| dal 15° al 30° giorno (riduzione ad 1/10) | 1,50% | 1,25% |
| dal 31° al 90° giorno (riduzione ad 1/9) | 1,67% | 1,39% |
| oltre 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (riduzione ad 1/8) | 3,75% | 3,125% |
| entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo (riduzione ad 1/7) | 4,29% | 3,571% |
| oltre tale termine (riduzione ad 1/6) | 5,00% | 4,167% |
Se il ritardo attraversa più anni, il calcolo degli interessi va suddiviso per periodi con tassi diversi.
| Anno | Tasso legale (dal 1° gennaio) |
|---|---|
| 2020 | 0,05% |
| 2021 | 0,01% |
| 2022 | 1,25% |
| 2023 | 5,00% |
| 2024 | 2,50% |
| 2025 | 2,00% |
| 2026 | 1,60% |
Regola operativa: per l’F24 esiste un importo minimo di versamento per ogni singolo rigo/codice tributo pari a 1,03 euro. Questa indicazione è richiamata nelle istruzioni per la dichiarazione dei redditi.
in base a tale indicazione, se l'importo del singolo rigo è inferiore a 1,03 euro, non è previsto il versamento. Un atteggiamento prudenziale che io adotto è quello di versare esattamente l'importo previsto, sempre che il sistema di homebanking lo permetta. Con gli strumenti dell'Agenzia delle Entrate ciò è possibile.
se stai pagando più importi con lo stesso codice tributo, puoi sommarli nello stesso rigo
Identifica tributo e scadenza originaria
Determina “pre/post 1° settembre 2024” guardando la scadenza del versamento
Calcola gli interessi considerando la modifica del tasso legale, se attraversi più anni
Applica la sanzione effettiva dalla tabella
Compila l’F24 con i codici tributo corretti (tributo / sanzione / interessi) e verifica il minimo previsto 1,03 per rigo
La comunicazione di irregolarità (“avviso bonario”) è l’esito dei controlli sulle dichiarazioni.
In sintesi, può derivare da:
controllo automatizzato delle imposte sui redditi (art. 36-bis DPR 600/1973)
controllo formale (art. 36-ter DPR 600/1973)
controllo automatizzato IVA (art. 54-bis DPR 633/1972)
La rateazione delle somme richieste con comunicazione è disciplinata dalla norma speciale sulle comunicazioni.
| Importo dovuto in comunicazione | Numero massimo rate | Periodicità | Termine prima rata | Termine rate successive |
|---|---|---|---|---|
| fino a 5.000 euro | 8 | trimestrale | entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione | ultimo giorno di ciascun trimestre |
| oltre 5.000 euro | 20 | trimestrale | entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione | ultimo giorno di ciascun trimestre |
| Importo dovuto in comunicazione | Numero massimo rate | Periodicità | Termine prima rata | Termine rate successive |
|---|---|---|---|---|
| qualsiasi importo | 20 | trimestrale | entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione | ultimo giorno di ciascun trimestre |
Sulle rate successive alla prima si applicano interessi al 3,5% annuo.
Qui entrano in gioco tre piani diversi, da non confondere:
decadenza dalla rateazione
lieve inadempimento (che evita la decadenza)
rimedio tramite ravvedimento (che evita l’iscrizione a ruolo in alcuni casi)
In caso di rateazione delle somme dovute da comunicazione, si decade dal beneficio della rateazione quando:
la prima rata non è pagata entro il termine previsto, oppure
una rata diversa dalla prima non è pagata entro il termine di pagamento della rata successiva.
Effetto pratico: l’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
La decadenza è esclusa se l’inadempimento è “lieve” e rientra in una di queste ipotesi:
versamento insufficiente della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, non oltre 10.000 euro;
ritardo nel versamento della prima rata non superiore a 7 giorni.
Attenzione: la soglia “3% e comunque 10.000 euro” riguarda la carenza di versamento (non la durata del ritardo).
Anche quando non decadi (per lieve inadempimento) possono comunque attivarsi conseguenze sulla frazione non pagata o pagata in ritardo (iscrizione a ruolo della quota, sanzione e interessi).
Per evitare l’iscrizione a ruolo, la norma prevede un rimedio: avvalerti del ravvedimento entro finestre precise:
entro il termine di pagamento della rata successiva, oppure
entro 90 giorni dalla scadenza, se si tratta di ultima rata o di versamento in unica soluzione.
Operativamente, il ravvedimento riguarda la quota non pagata o pagata in ritardo (con i relativi interessi e sanzioni dovuti su quella quota), non l’intero piano.